Batterie e batterie
Regolamento (UE) 2023/1542 sulle pile e sui rifiuti di pile
Data: 17.08.2023 / Applicabile dal 18 febbraio 2024 (salvo quanto previsto nel Regolamento).
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, in particolare batterie portatili, batterie di avviamento, di accensione e di illuminazione, batterie per il trasporto leggero, batterie per veicoli elettrici e batterie industriali, indipendentemente da forma, volume, peso, progettazione, composizione del materiale, composizione chimica, utilizzo o scopo. Si applica inoltre alle batterie incorporate o aggiunte a prodotti o specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte a prodotti.
Eccezioni
Il presente regolamento non si applica alle celle o batterie incorporate o specificamente progettate per essere incorporate in:
- a) le attrezzature connesse alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, le armi, le munizioni e il materiale bellico, ad eccezione dei prodotti non destinati a fini specificamente militari, e
- b) apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio.
I capitoli III e IX del presente regolamento non si applicano alle apparecchiature specificamente progettate per la sicurezza degli impianti nucleari, come definite nell'articolo 3 della direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio.
Testi legali
