Ingegneria elettrica ed elettronica
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)
DIRETTIVA 2011/65/UE
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE appartenenti alle categorie di cui all'allegato I.
2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che non risultano conformi alla presente direttiva, possano comunque continuare a essere immesse sul mercato fino al 22 luglio 2019.
3. La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza e
igiene e sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché i requisiti della legislazione specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti
Eccezioni
Ambito di applicazione
4. La presente direttiva non si applica:
a) le attrezzature necessarie alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) dispositivi destinati ad essere inviati nello spazio;
c) apparecchi specificamente progettati che devono essere installati come parte di altri tipi di apparecchi non inclusi o non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la loro funzione solo come parte di tali apparecchi e che possono essere sostituiti solo dagli stessi apparecchi specificamente progettati;
d) grandi utensili industriali fissi;
e) impianti fissi di grandi dimensioni;
f) mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) macchine mobili non stradali destinate esclusivamente all'uso professionale;
h) dispositivi medici impiantabili attivi;
(i) pannelli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato da professionisti
per l'uso permanente in un luogo definito, destinato alla produzione di energia solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
j) attrezzature specificamente ed esclusivamente progettate per scopi di ricerca e sviluppo, rese disponibili solo in un contesto interaziendale
Testi legali
