Ingegneria elettrica ed elettronica

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS)

DIRETTIVA 2011/65/UE

Data: 21.07.2011

Ambito di applicazione

Articolo 2


Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica, fatto salvo il paragrafo 2, alle AEE appartenenti alle categorie di cui all'allegato I.


2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri dispongono che le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE, ma che non risultano conformi alla presente direttiva, possano comunque continuare a essere immesse sul mercato fino al 22 luglio 2019.
3. La presente direttiva si applica fatti salvi i requisiti della legislazione dell'Unione in materia di sicurezza e
igiene e sostanze chimiche, in particolare il regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché i requisiti della legislazione specifica dell'Unione sulla gestione dei rifiuti

Eccezioni

Articolo 2


Ambito di applicazione


4. La presente direttiva non si applica:
a) le attrezzature necessarie alla tutela degli interessi essenziali di sicurezza degli Stati membri, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;
b) dispositivi destinati ad essere inviati nello spazio;
c) apparecchi specificamente progettati che devono essere installati come parte di altri tipi di apparecchi non inclusi o non rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva, che possono svolgere la loro funzione solo come parte di tali apparecchi e che possono essere sostituiti solo dagli stessi apparecchi specificamente progettati;
d) grandi utensili industriali fissi;
e) impianti fissi di grandi dimensioni;
f) mezzi di trasporto di persone o merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
g) macchine mobili non stradali destinate esclusivamente all'uso professionale;
h) dispositivi medici impiantabili attivi;
(i) pannelli fotovoltaici destinati ad essere utilizzati in un sistema progettato, assemblato e installato da professionisti
per l'uso permanente in un luogo definito, destinato alla produzione di energia solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;
j) attrezzature specificamente ed esclusivamente progettate per scopi di ricerca e sviluppo, rese disponibili solo in un contesto interaziendale

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