SOSTANZE CHIMICHE

Articoli pirotecnici

Direttiva 2013/29/UE

Data: 29.06.2013

Ambito di applicazione

Articolo 2


Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica agli articoli pirotecnici…

Eccezioni

Articolo 2


Ambito di applicazione
...


2. La presente direttiva non si applica:
a) articoli pirotecnici destinati ad un uso non commerciale, conformemente alla legislazione nazionale, da parte
forze armate, polizia o vigili del fuoco;
b) le apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 96/98/CE;
c) articoli pirotecnici destinati all'uso nell'industria aerospaziale;
d) capsule a percussione specificamente progettate per i giocattoli
inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE;
e) gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/15/CEE;
f) munizioni;
g) fuochi d'artificio fabbricati da un fabbricante per uso personale e per i quali lo Stato membro in cui risiede il fabbricante ha autorizzato l'uso esclusivo nel suo territorio e che rimangono nel territorio di tale Stato membro

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