Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto
ascensores
DIRETTIVA 2014/33/UE
Data:
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici già costruiti o in costruzione e destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e oggetti;
c) di oggetti solo se l'abitacolo è accessibile, cioè se una persona può accedervi senza difficoltà, e se è dotato di mezzi di azionamento situati all'interno dell'abitacolo o
alla portata di una persona che si trova al suo interno.
La presente direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al primo comma.
Eccezioni
...
2. La presente direttiva non si applica:
a) apparecchi di sollevamento con velocità non superiore a 0,15 m/s;
b) ascensori da cantiere;
c) impianti a fune, comprese le funicolari;
d) ascensori appositamente progettati e fabbricati per scopi militari o di polizia;
e) mezzi di sollevamento dai quali è possibile svolgere il lavoro;
f) elevatori per pozzi minerari;
g) apparecchi di sollevamento destinati allo spostamento degli attori durante le rappresentazioni artistiche;
h) apparecchi di sollevamento installati sui mezzi di trasporto;
(i) attrezzature di sollevamento fissate a una macchina e destinate esclusivamente all'accesso alle postazioni di lavoro, compresi i punti di manutenzione e di ispezione della macchina;
j) ferrovie a cremagliera;
k) scale mobili e marciapiedi mobili.
3. Qualora, per un ascensore o un componente di sicurezza per ascensori, i rischi contemplati dalla presente direttiva siano disciplinati in tutto o in parte da una normativa specifica dell'Unione, la presente direttiva non si applica o
cessano di applicarsi a tale ascensore o componente di sicurezza per ascensori e a tali rischi a partire dal momento dell'applicazione della suddetta normativa specifica dell'Unione.
Testi legali
