Ingegneria elettrica ed elettronica

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

DIRETTIVA 2014/30/UE

Data: 18.04.2014 / Applicabile dal 20 aprile 2016.

Ambito di applicazione

Articolo 2


Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature
definito nell'articolo 3.


2. La presente direttiva non si applica:
a) apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; b) prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2); c) le apparecchiature radio utilizzate dai radioamatori ai sensi dei regolamenti sulle radiocomunicazioni adottati nel quadro della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (1), a meno che l'apparecchiatura non sia immessa sul mercato; d) apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali che:
(i) non può generare o contribuire a emissioni elettromagnetiche superiori a un livello che consentirebbe alle apparecchiature radio e di telecomunicazione e ad altre apparecchiature,
funzionare come previsto e ii) funzionare senza degradazione inaccettabile in presenza di normali disturbi elettromagnetici derivanti dall'uso previsto;
e) kit di valutazione, fabbricati su ordinazione, destinati ad essere utilizzati esclusivamente da professionisti in strutture di ricerca e sviluppo per tali scopi. Ai fini della lettera c) del primo comma, non si considerano apparecchiature commercializzate i kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori, nonché le apparecchiature commercializzate e modificate da e per l'uso di tali radioamatori.


3. Qualora, nel caso delle apparecchiature di cui al paragrafo 1, esista altra normativa dell'Unione che disciplini in modo più specifico tutti o parte dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, la presente direttiva non si applica.
si applicano o cessano di applicarsi a tali apparecchiature per quanto riguarda tali requisiti a partire dalla data di applicazione di tale normativa dell'Unione.

Eccezioni

Articolo 2


Ambito di applicazione


4. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o dell'Unione che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.

Testi legali

La marcatura CE ti dà
Libera circolazione delle merci Accesso a nuovi mercati Fiducia dei consumatori
Con la nostra guida interattiva ti semplifichiamo il compito

Sommario sulla privacy
Logo DEKRA

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni dei cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come il riconoscimento di te quando ritorni sul nostro sito Web o aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Biscotti strettamente necessari

I cookie strettamente necessari devono essere sempre attivati ​​in modo da poter salvare le preferenze di impostazione dei cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito o le pagine più popolari.

Lasciando attivo questo cookie ci consente di migliorare il nostro sito Web.