Ingegneria elettrica ed elettronica
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
DIRETTIVA 2014/30/UE
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature
definito nell'articolo 3.
2. La presente direttiva non si applica:
a) apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; b) prodotti aeronautici, parti e pertinenze di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (2); c) le apparecchiature radio utilizzate dai radioamatori ai sensi dei regolamenti sulle radiocomunicazioni adottati nel quadro della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (1), a meno che l'apparecchiatura non sia immessa sul mercato; d) apparecchiature le cui caratteristiche fisiche sono tali che:
(i) non può generare o contribuire a emissioni elettromagnetiche superiori a un livello che consentirebbe alle apparecchiature radio e di telecomunicazione e ad altre apparecchiature,
funzionare come previsto e ii) funzionare senza degradazione inaccettabile in presenza di normali disturbi elettromagnetici derivanti dall'uso previsto;
e) kit di valutazione, fabbricati su ordinazione, destinati ad essere utilizzati esclusivamente da professionisti in strutture di ricerca e sviluppo per tali scopi. Ai fini della lettera c) del primo comma, non si considerano apparecchiature commercializzate i kit di componenti destinati ad essere assemblati da radioamatori, nonché le apparecchiature commercializzate e modificate da e per l'uso di tali radioamatori.
3. Qualora, nel caso delle apparecchiature di cui al paragrafo 1, esista altra normativa dell'Unione che disciplini in modo più specifico tutti o parte dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, la presente direttiva non si applica.
si applicano o cessano di applicarsi a tali apparecchiature per quanto riguarda tali requisiti a partire dalla data di applicazione di tale normativa dell'Unione.
Eccezioni
Ambito di applicazione
4. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o dell'Unione che disciplina la sicurezza delle apparecchiature.
Testi legali
