Tutela dei consumatori e dei lavoratori
Dispositivi di protezione individuale (DPI)
REGOLAMENTO (UE) 2016/425
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai DPI.
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Eccezioni
Ambito di applicazione
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2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti DPI:
a) quelli specificamente progettati per l'uso da parte delle forze armate o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
b) quelli destinati ad essere utilizzati per scopi di autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati all'attività sportiva;
c) quelli progettati per uso privato come protezione contro:
i) condizioni atmosferiche che non siano di natura estrema,
ii) umidità e acqua durante il lavaggio delle stoviglie;
d) quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente su navi o aeromobili adibiti alla navigazione marittima e soggetti ai pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
(e) quelli destinati a proteggere la testa, il viso o gli occhi dell'utilizzatore, disciplinati dal regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi di protezione e delle relative visiere per i conducenti e i passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Testi legali
