Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto

Apparecchi a gas (GAR)

REGOLAMENTO (UE) 2016/426

Data: 20.04.2018 / Applicabile dal 21 aprile 2018.

Ambito di applicazione

Articolo 1


Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento si applica agli apparecchi e alle attrezzature.


2. Ai fini del presente regolamento, gli apparecchi si considerano "in normale stato di funzionamento".
quando:
a) siano correttamente installati e siano sottoposti a manutenzione periodica secondo le istruzioni
dal produttore;
b) vengono utilizzati con la normale variazione della qualità del gas e la normale fluttuazione della pressione di alimentazione che
sono stati stabiliti dagli Stati membri nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;
c) siano utilizzati in conformità agli scopi previsti o in qualsiasi altro modo ragionevolmente prevedibile.
...


6. Il presente regolamento non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di adottare misure volte a promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici, conformemente alle direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. Tali misure saranno compatibili con il TFUE.

Eccezioni

Articolo 1


Ambito di applicazione
...


3. Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature specificamente progettate: a) per l'uso in processi industriali svolti in impianti industriali; b) per l'impiego in ambito aeronautico e ferroviario; c) per scopi di ricerca per uso temporaneo nei laboratori. Ai fini della presente sezione, un dispositivo è considerato "specificamente progettato" quando la progettazione è destinata esclusivamente a soddisfare un'esigenza specifica per un processo o un uso specifico.


4. Qualora, in relazione ad apparecchi o apparecchiature, gli aspetti disciplinati dal presente regolamento siano già disciplinati più specificamente in altri atti di armonizzazione dell'Unione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a tali apparecchi o apparecchiature per quanto riguarda tali aspetti. 5. Il requisito essenziale sull'uso razionale dell'energia di cui al punto 3.5 dell'allegato I non si applica agli apparecchi cui si applica una misura adottata a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/125/CE.
...

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