Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto
Apparecchiature a pressione (PED)
DIRETTIVA 2014/68/UE
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alla progettazione, alla fabbricazione e alla valutazione della conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti a una pressione massima ammissibile PS superiore a 0,5 bar.
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Eccezioni
Ambito di applicazione
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2. La presente direttiva non si applica:
a) condotte costituite da una condotta o da un sistema di condotte destinate al trasporto di qualsiasi
fluido o sostanza da o verso un'installazione (terrestre o marittima) dall'ultimo dispositivo
isolamento disposto lungo il perimetro dell'impianto, comprendente il dispositivo in questione e tutte le apparecchiature collegate specificamente progettate per la condotta. Questa esclusione non copre le attrezzature a pressione standard come quelle presenti nelle stazioni di decompressione o nelle stazioni di compressione;
b) le reti destinate all'adduzione, alla distribuzione e all'evacuazione dell'acqua, nonché le relative apparecchiature e condotte.
acqua motrice, come condotte forzate, gallerie in pressione o gallerie di carico, per impianti idroelettrici e loro
accessori specifici;
c) recipienti semplici a pressione disciplinati dalla direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
d) i generatori di aerosol disciplinati dalla direttiva 75/324/CEE del Consiglio (2);
e) le attrezzature destinate al funzionamento dei veicoli definiti nei seguenti atti giuridici:
(i) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)
ii) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1),
iii) regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
f) le squadre classificate al massimo nella categoria I secondo quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento.
Direttiva e che sono coperti da una delle seguenti direttive:
i) direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
ii) Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4),
iii) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
iv) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio (6),
(v) Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7),
(vi) direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
g) le attrezzature di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE;
h) apparecchiature specificamente progettate per uso nucleare, il cui guasto potrebbe causare emissioni radioattive;
(i) apparecchiature di controllo dei pozzi utilizzate nell'industria di esplorazione ed estrazione di petrolio, gas o geotermica, nonché per lo stoccaggio sotterraneo, progettate per contenere o controllare la pressione del pozzo.
Tali apparecchiature comprenderanno la testa del pozzo (albero di Natale), i dispositivi di prevenzione delle esplosioni (BOP), le tubazioni e i collettori, nonché le relative apparecchiature ausiliarie in anticipo;
j) apparecchiature contenenti coperture o meccanismi le cui dimensioni, la scelta dei materiali e gli standard di fabbricazione sono basati principalmente su criteri di resistenza, rigidità e stabilità sufficienti a resistere agli effetti statici e dinamici del funzionamento o ad altre caratteristiche relative al suo funzionamento e per i quali l'
la pressione non costituisce un fattore di progettazione significativo. Tali apparecchiature possono includere:
(i) motori, comprese turbine e motori a combustione interna,
ii) motori a vapore, turbine a gas e a vapore, turbogeneratori, compressori, pompe e dispositivi di azionamento;
k) altiforni, con i loro sistemi di raffreddamento, i loro recuperatori di aria calda, i loro aspiratori di polvere e i loro
depuratori dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti di riduzione diretta, con i loro sistemi di raffreddamento,
i suoi convertitori di gas e i suoi tini di fusione, rifusione, degasaggio e formatura per acciaio, ferro e
metalli non ferrosi;
l) coperture di apparecchiature elettriche ad alta tensione, come connettori e controlli, trasformatori e
macchine rotative;
(m) involucri pressurizzati che avvolgono sistemi di trasmissione, quali cavi elettrici e cavi telefonici;
n) navi, razzi, aeromobili o unità costiere mobili, nonché attrezzature specificamente destinate ad essere
installati a bordo o per la loro propulsione;
(o) attrezzature a pressione costituite da un rivestimento flessibile, quali, ad esempio, pneumatici, cuscini d'aria, palloni da gioco, imbarcazioni gonfiabili e altre attrezzature a pressione simili;
p) silenziatori di scarico e di aspirazione;
q) bottiglie o lattine metalliche per bevande gassate destinate al consumo finale;
r) contenitori destinati al trasporto e alla distribuzione di bevande il cui PS·V prodotto non superi i 500 bar per
litro e la cui pressione massima ammissibile non superi 7 bar;
s) le apparecchiature regolamentate dalle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE e le apparecchiature regolamentate dal Codice marittimo
Convenzione internazionale sulle merci pericolose e Convenzione sull'aviazione civile internazionale;
t) radiatori e tubazioni negli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
(u) contenitori destinati a contenere liquidi la cui pressione del gas al di sopra del liquido non supera 0,5 bar
Testi legali
