Ingegneria elettrica ed elettronica

Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX)

DIRETTIVA 2014/34/UE

Data: 18.04.2014 / Applicabile dal 20 aprile 2016.

Ambito di applicazione

Articolo 1


Ambito di applicazione


1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti, di seguito denominati "prodotti":
a) apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere potenzialmente esplosive ma che sono necessari o contribuiscono al funzionamento sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione rispetto ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere incorporati negli apparecchi e nei sistemi di protezione di cui alla lettera a).
...

Eccezioni

Articolo 1


Ambito di applicazione
...
2. La presente direttiva non si applica:
a) dispositivi medici destinati all'uso in ambito sanitario;
b) apparecchi e sistemi di protezione quando il pericolo di esplosione è dovuto esclusivamente alla presenza di sostanze esplosive o di sostanze chimiche instabili;
c) apparecchiature destinate all'uso in ambienti domestici e non commerciali in cui si creano molto raramente atmosfere potenzialmente esplosive, esclusivamente a seguito di una perdita accidentale di gas;
d) i dispositivi di protezione individuale disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1);
e) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature presenti a bordo di tali navi o unità;
f) mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli e i loro rimorchi destinati esclusivamente al trasporto di persone per via aerea, stradale, ferroviaria o navigabile, nonché i mezzi di trasporto progettati per il trasporto di merci per via aerea, stradale pubblica, ferroviaria o navigabile; I veicoli destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva;
g) i prodotti di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

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