Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto
Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
DIRETTIVA 2013/53/UE
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) imbarcazioni da diporto e imbarcazioni da diporto semilavorate;
b) moto d'acqua e moto d'acqua semilavorate;
c) i componenti di cui all'allegato II, quando immessi separatamente sul mercato dell'Unione, in
di seguito denominati "componenti";
d) motori di propulsione installati o specificamente destinati ad essere installati all'esterno o all'interno delle navi;
(e) motori di propulsione installati all'esterno o all'interno di imbarcazioni quando viene effettuata una modifica sostanziale del motore;
f) le imbarcazioni che sono soggette a una trasformazione importante.
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3. Il fatto che la stessa imbarcazione possa essere utilizzata anche per scopi di noleggio o di addestramento sportivo e ricreativo non impedisce la sua inclusione nella presente direttiva quando viene immessa sul mercato dell'Unione per scopi ricreativi.
Eccezioni
Ambito di applicazione
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2. La presente direttiva non si applica ai seguenti prodotti:
a) per quanto riguarda i requisiti di progettazione e costruzione di cui all'allegato I, parte A:
i) imbarcazioni destinate esclusivamente alla regata, comprese le imbarcazioni a remi e le imbarcazioni da allenamento a remi, così denominate dal fabbricante, 28.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 354/95 IT
ii) canoe e kayak progettati per essere azionati esclusivamente dalla forza umana, gondole e pedalò,
iii) tavole da surf progettate esclusivamente per essere azionate dall'energia del vento e per essere manovrate da una o più persone in posizione eretta,
iv) tavole da surf,
(v) imbarcazioni storiche originali e singole riproduzioni di imbarcazioni storiche progettate prima del 1950, essenzialmente ricostruite con i materiali originali e così denominate dal produttore,
(vi) imbarcazioni sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione,
(vii) imbarcazioni costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione per un periodo di cinque anni dal momento della messa in servizio dell'imbarcazione,
(viii) le navi specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 3 e indipendentemente dal numero di passeggeri,
ix) sottomarini,
x) veicoli con cuscini d'aria,
xi) aliscafi,
xii) recipienti a vapore a combustione esterna che utilizzano carbone, coke, legna, petrolio o gas come combustibile.
di carburante,
xiii) veicoli anfibi, vale a dire veicoli a motore a ruote o cingolati in grado di operare in acqua
e sulla terraferma;
b) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni di scarico di cui all'allegato I, parte B:
(i) motori di propulsione installati o specificamente destinati all'installazione nei seguenti prodotti:
— imbarcazioni destinate esclusivamente alla regata, così denominate dal costruttore,
— imbarcazioni sperimentali, a condizione che non siano immesse sul mercato dell'Unione,
— imbarcazioni specificamente destinate ad essere equipaggiate e a trasportare passeggeri a fini commerciali, fatto salvo il paragrafo 3,
e indipendentemente dal numero di passeggeri,
— i sottomarini,
— veicoli con cuscini d'aria,
— gli aliscafi,
— veicoli anfibi, vale a dire veicoli a motore a ruote o cingolati in grado di operare in acqua e sulla terraferma,
ii) l'originale e ciascuna delle riproduzioni del motore
vecchi sistemi di propulsione basati su un progetto anteriore al 1950, non prodotti in serie e installati sulle imbarcazioni di cui alla lettera a), paragrafi v) o vii),
iii) motori di propulsione costruiti per uso personale, a condizione che non siano successivamente immessi sul mercato dell'Unione per un periodo di cinque anni.
anni dal momento della messa in servizio della nave;
c) per quanto riguarda i requisiti relativi alle emissioni acustiche di cui all'allegato I, parte C:
(i) tutte le imbarcazioni menzionate nella lettera (b),
ii) imbarcazioni costruite per uso personale, a condizione che non siano successivamente immesse sul mercato dell'Unione per un periodo di cinque anni dal momento della loro messa in servizio.
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Testi legali
