Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto
Impianti di risalita progettati per il trasporto di persone.
REGOLAMENTO (UE) 2016/424
Data:
Ambito di applicazione
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai nuovi impianti a fune per il trasporto di passeggeri, alle modifiche degli impianti a fune per le quali è richiesta una nuova autorizzazione, nonché ai sottosistemi e componenti di sicurezza degli impianti a fune.
Eccezioni
Ambito di applicazione
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2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) ascensori di cui alla direttiva 2014/33/UE;
b) gli impianti a fune classificati dagli Stati membri come patrimonio storico o culturale
che sono stati messi in servizio prima del 1° gennaio 1986 e sono ancora in funzione e che non hanno subito modifiche significative nella loro progettazione o costruzione, compresi i sottosistemi e i componenti di sicurezza specificamente progettati per essi;
c) impianti destinati a fini agricoli o forestali;
d) gli impianti a fune a servizio di rifugi o baite di montagna, destinati esclusivamente al trasporto di cose e persone specificamente designate a tale scopo;
e) attrezzature fisse o mobili destinate esclusivamente al tempo libero e alla ricreazione e non al trasporto di persone;
f) installazioni minerarie o altre installazioni industriali in loco utilizzate per attività industriali;
g) strutture in cui gli utenti o i veicoli si spostano attraverso l'acqua.
Testi legali
