Accessibilità
Sicurezza generale dei prodotti
REGOLAMENTO (UE) 2023/988
Data: 13.07.2023 / Applicabile dal 13 dicembre 2024.
Ambito di applicazione
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche aventi lo stesso scopo nel diritto dell'Unione che disciplinino la sicurezza dei prodotti in questione. Qualora i prodotti siano soggetti a specifici requisiti di sicurezza imposti dal diritto dell'Unione, il presente regolamento si applica solo agli aspetti, ai rischi o alle categorie di rischio non contemplati da tali requisiti. Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, come definiti all'articolo 3, punto 27: a) il capo II non si applica ai rischi o alle categorie di rischi contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione; …
4. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni stabilite dal diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori.
5. Il presente regolamento si applica tenendo debitamente conto del principio di precauzione.
Eccezioni
Articolo 2
Ambito di applicazione …
Per quanto riguarda i prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, come definiti all'articolo 3, punto 27: ….
b) Non si applicano il capitolo III, sezione 1, i capitoli V e VII e i capitoli da IX a XI.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) medicinali per uso umano o veterinario;
b) cibo;
c) nutrire;
d) piante e animali viventi, organismi geneticamente modificati e microrganismi geneticamente modificati utilizzati in condizioni di utilizzo confinato, nonché prodotti derivati da piante e animali direttamente correlati alla loro futura riproduzione;
e) sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
f) prodotti fitosanitari;
g) le attrezzature sulle quali i consumatori viaggiano o viaggiano, quando tali attrezzature sono gestite direttamente da un fornitore di servizi nel contesto di un servizio di trasporto fornito ai consumatori e non dai consumatori stessi;
(h) gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera
d) del Regolamento (UE) 2018/1139;
i) oggetti d'antiquariato.
3. Il presente regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato o immessi sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Non si applica ai prodotti che richiedono riparazione o ricondizionamento prima dell'uso quando tali prodotti sono immessi sul mercato o sono immessi sul mercato e sono chiaramente contrassegnati come tali.
Testi legali
