Ingegneria meccanica e mezzi di trasporto
Sistema ferroviario: interoperabilità
DIRETTIVA (UE) 2016/797
Data:
Ambito di applicazione
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce le condizioni da soddisfare per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione in modo compatibile con la direttiva (UE) 2016/798, al fine di determinare un livello ottimale di armonizzazione tecnica, consentire l'agevolazione, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario all'interno dell'Unione e con i paesi terzi e contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo completamento del mercato interno. Le presenti condizioni si riferiscono alla progettazione, alla costruzione, alla messa in servizio, alla riabilitazione, alla ristrutturazione, al funzionamento e alla manutenzione degli elementi del sistema in questione, nonché alle qualifiche professionali e alle condizioni di salute e sicurezza applicabili al personale che contribuisce al suo funzionamento e alla sua manutenzione.
2. La presente direttiva stabilisce, per ciascun sottosistema, le disposizioni relative ai componenti di interoperabilità, alle interfacce e alle procedure, nonché le condizioni di compatibilità globale del sistema ferroviario dell'Unione necessarie per realizzarne l'interoperabilità.
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5. Nel caso di tram-treni che operano sul sistema ferroviario dell'Unione, ove non esistano STI applicabili a tali tram-treni, si applica quanto segue:
a) gli Stati membri interessati garantiscono che siano adottate norme nazionali pertinenti o altre misure accessibili per garantire che tali tram-treni siano conformi ai pertinenti requisiti essenziali;
b) Gli Stati membri possono adottare norme nazionali per specificare la procedura di autorizzazione applicabile a tali tram-treni. Le autorità che rilasciano l'autorizzazione del veicolo consultano l'autorità nazionale competente per la sicurezza per garantire che l'esercizio misto di tram-treni e veicoli ferroviari pesanti rispetti tutti i requisiti essenziali nonché i pertinenti obiettivi comuni di sicurezza (CSO); L 138/52 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.5.2016
c) Fatto salvo l'articolo 21, in caso di operazioni transfrontaliere, le autorità competenti interessate cooperano al fine di rilasciare le autorizzazioni dei veicoli.
Il presente paragrafo non si applica ai veicoli esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente ai paragrafi 3 e 4.
Eccezioni
Finalità e ambito di applicazione
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3. La presente direttiva non si applica:
a) i contatori;
b) i tram e le reti di trasporto pubblico leggero, nonché le infrastrutture utilizzate esclusivamente da tali veicoli;
c) le reti funzionalmente separate dal resto del sistema ferroviario dell'Unione e destinate esclusivamente alla gestione di servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese che gestiscono esclusivamente tali reti.
4. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione delle misure di attuazione della presente direttiva:
a) infrastrutture ferroviarie private, compresi i binari secondari, utilizzate dal proprietario o da un operatore per le rispettive attività di trasporto merci o per il trasporto non commerciale di passeggeri, nonché veicoli utilizzati esclusivamente su tali infrastrutture;
b) infrastrutture e veicoli riservati ad un uso strettamente locale, storico o turistico;
(c) l'infrastruttura dei sistemi di metropolitana leggera occasionalmente utilizzati dai veicoli ferroviari pesanti nelle condizioni operative del sistema di metropolitana leggera, quando necessario per la connettività di tali veicoli soltanto, e
d) veicoli utilizzati principalmente nell'infrastruttura dei sistemi di metropolitana leggera e dotati di alcuni componenti dei veicoli ferroviari pesanti necessari per consentire il transito su una sezione limitata e ristretta dell'infrastruttura ferroviaria pesante esclusivamente per scopi di connettività.
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Testi legali
